Art. 2.
(Alta direzione e responsabilità).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.